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Elenco Articoli

Art. 1  - (Campo di applicazione del regolamento)
Art. 2  - (Operazioni)
Art. 3  - (Attività)
Art. 4  - (Svolgimento dei compiti)
Art. 5  - (Criteri generali di gestione)
Art. 6  - (Programmazione degli interventi)
Art. 7  - (Piano di assestamento forestale)
Art. 8  - (Piano annuale delle utilizzazioni)
Art. 9  - (Esecuzione dei lavori di utilizzazione)
Art.10 - (Opere forestali)
Art.11 - (Infrastrutture forestali)
Art.12 - (Strade forestali)
Art.13 - (Esecuzione degli interventi)
Art.14 - (Servizio di custodia forestale)
Art.15 - (Finanziamento del servizio di custodia
             forestale)
Art.16 - (Modalità ammissione soci)
Art.17 - (Obblighi dei consorziati)
Art.18 - (Recesso o esclusione)
Art.19 - (Sanzioni)
Art.20 - (Composizione del collegio arbitrale)
Art.21 - (Funzionamento dell'assemblea generale dei               consorziati)
Art.22 - (Funzionamento del consiglio di
               amministrazione)
Art.23 - (Funzionamento dell' organo di revisione dei               conti)
Art.24 - (Indennità, compensi e rimborsi agli            amministratori)
Art.25 - (Finanziamenti del consorzio)
Art.26 - (Progetti, bilanci e gestione finanziaria)
Art.27 - (Entrate del consorzio)
Art.28 - (Spese del consorzio)
Art.29 - (Procedure per la stipulazione dei contratti)




Regolamento interno

Art 1 - (Campo di applicazione del regolamento)
Il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo statuto, dal presente regolamento e vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del consorzio.

TITOLO I - Delle attività del consorzio

Art.2 - (Operazioni)
Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, compresa la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società od ente, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.
Il consorzio potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali. Nessuna operazione che comporti responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie (provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento) circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

Art.3 - (Attività)
Il consorzio ha per oggetto il coordinamento di tutte le attività mutualistiche tendenti al consolidamento ed allo sviluppo di più adeguate forme di gestione delle proprietà agro-silvo pastorali e delle risorse ambientali. Pertanto può esercitare tutte le attività connesse al raggiungimento di tali obiettivi.

Art.4 - (Svolgimento dei compiti)
Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il consorzio:
· provvede con beni e attrezzature proprie o dei consorziati, previa apposita convenzione;
· utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a disposizione mediante apposite convenzioni;
· può assumere personale con contratto d'opera ed instaurare rapporti di lavoro subordinato;
· amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese. [ torna ]

TITOLO II - Della gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali

Art 5 - (Criteri generali di gestione)
Il consorzio gestisce ed amministra i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati in modo autonomo mediante accordi da definirsi di volta in volta con i consorziati medesimi.
Tutti gli interventi rientreranno comunque nei programmi e nei piani di cui ai seguenti artt.6,7 e 8.

Art.6 - (Programmazione degli interventi)
Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al precedente art.5, il consiglio di amministrazione predispone il programma annuale di intervento. [ torna ]

Art.7 - (Piano di assestamento forestale)
Per tutte le proprietà forestali consorziate deve essere predisposto un piano di assestamento. [ torna ]

Art 8 - (Piano annuale delle utilizzazioni)
Il piano esecutivo annuale delle utilizzazioni deve essere redatto dal direttore tecnico all'inizio di ogni anno, sulla base delle prescrizioni contenute nei piani di assestamento di cui al precedente art.7, in accordo con la proprietà boschiva.
Esso, tenuta presente la esigenza di garantire un ampio periodo di lavoro alle maestranze ed un economico impiego dei mezzi tecnici consorziati, deve indicare analiticamente , nello loro quantità e cronologia di esecuzione, i lavori da svolgere nel corso dell'anno ed il relativo fabbisogno di personale ed attrezzature.
Nel programma verrà altresì indicato l'onere di spesa per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione delle attrezzature. [ torna ]

Art. 9 - (Esecuzione dei lavori di utilizzazione)
Ai lavori di taglio, allestimento e trasporto del legname prodotto nelle aree forestali del consorzio provvede il consorzio.
I lavori di cui al comma precedente sono eseguiti in economia, in convenzione con consorziati od altri enti, oppure a mezzo appalto. [ torna ]

Art.10 - (Opere forestali)
Per il conseguimento delle finalità statutarie, il consorzio può eseguire tutti i seguenti interventi:
· rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati, coniferamenti di cedui ed in genere lavori di ricostruzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di latra natura o comunque degradati, o distrutti da incendio;
· miglioramento dei boschi estinti, ivi compresa la trasformazione di cedui in alto fusto od in ceduo composto;
· sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
· cure culturali negli stadi iniziali di sviluppo del soprassuolo (sfollamenti e diradamenti) e operazioni di varia natura intese alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresi la conversione e la trasformazione di cedui in alto fusto;
· rinsaldamento dei terreni franosi,
· conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati dei consorziati;
· sistemazione idraulico-forestale delle pendici;
· realizzazione di opere ed interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
· miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e delle opere di bonifica montana;
· realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento;
· conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
· realizzazione di ogni altra opera ritenuta utile per la valorizzazione dei terreni conferiti in gestione al consorzio, nonché manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo. [ torna ]

Art.11 - (Infrastrutture forestali)
Sono considerate infrastrutture forestali, oltre alle strade forestali, le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali nonché i rifugi e i fabbricati, anche destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali. [ torna ]

Art.12 - (Strade forestali)
Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato,all'interno delle aree forestali, destinate al servizio del patrimonio agro-silvo-forestale, nonché i collegamenti di queste con la rete viaria pubblica. Sono escluse le strade soggette a pubblico transito classificate ai sensi delle leggi e delle normative vigenti. Sulle strade forestali e sulle piste di esbosco è vietata ai sensi dell'art.26 LR8/76 come sostituito dall'art.20 LR80/89 la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati nello svolgimento di pubblici servizi e/o funzioni rispondenti alle finalità statutarie (art.4 Statuto) oppure muniti di autorizzazione rilasciata per particolari e motivate necessità dal presidente del consorzio.
Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione a cura del consorzio di apposito segnale; potrà essere integrato da idonea barriera. [ torna ]

Art.13 - (Esecuzione degli interventi)
I lavori di cui agli articoli precedenti sono eseguiti con le modalità di cui all'art.9 . [ torna ]

Art.14 - (Servizio di custodia forestale)
L'eventuale servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà dei consorziati nonché alla tutela dell'ambiente naturale su tutta la superficie territoriale amministrata dal consorzio. [ torna ]

Art.15 - (Finanziamento del servizio di custodia forestale)
I proprietari, individuali e collettivi, sono tenuti a contribuire al servizio di custodia di cui all'articolo precedente su tutti i beni agro-sivo-pastorali di loro proprietà conferiti al consorzio.
Altri proprietari di beni agro-silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio possono chiedere al consorzio stesso di usufruire del servizio secondo apposita convenzione tecnico-finanziaria. [ torna ]

TITOLO III - Dei soci

Art.16 - (Modalità ammissione soci)
Il soggetto che intende far parte del consorzio dovrà inoltrare domanda al consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.
La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o della associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.
Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la proprietà secondo quanto stabilito dall'art.10 dello Statuto, la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenute.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- in caso di proprietà pubblica:
· delibera del consiglio comunale o dell'ente;
· certificato catastale delle particelle fondiarie costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal consorzio;
- in caso di proprietà privata individuale:
· certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio;
- in caso di proprietà privata associata:
· estratto autentico dello statuto sociale in vigore,
· delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione al consorzio;
· certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio;
In ogni caso il consorzio potrà richiedere ulteriore documentazione.
Il consiglio di amministrazione,previo esame della regolarità della istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'assemblea, alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.
La decisione assembleare di ammissione al consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla decisione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Essa dovrà riportare la data di decorrenza al titolo di socio e gli adempimenti dovuti.
Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento, ma senza obbligo di motivazione.
La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.
I soci che entrano a far parte del consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione. [ torna ]

Art.17 - (Obblighi dei consorziati)
La quota di ammissione al Consorzio, diversificata secondo le proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche, le proprietà agro-silvo-pastorali private e le proprietà agro-silvo pastorali di imprese o associazioni, verrà deliberata dall'Assemblea generale dei consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Egualmente, la quota di iscrizione consortile annua verrà deliberata dall'Assemblea generale dei consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Per operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al consorzio da parte di una o più proprietà consorziate, il consiglio di amministrazione potrà richiedere a queste uno specifico ed adeguato apporto al fondo consortile.
Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli soci, rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati, il debito per l'insolvenza si ripartisce tra tutti in proporzione alle quote.
L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare ad un gruppo di soci mandanti del consorzio in specifiche operazioni, dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato.
I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il consorzio. [ torna ]

Art.18 - (Recesso o esclusione)
In caso di recesso volontario, il socio deve far pervenire comunicazione scritta al consiglio di amministrazione entro l'anno antecedente a quello di scadenza del quinquennio, secondo quanto previsto all'art.10 -ultimo comma- dello statuto. Al recesso consegue la rifusione al consorzio da parte del socio di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo eventuale risarcimento del danno.
L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno.
Nei casi di recesso od esclusione il contributo di partecipazione al fondo consortile del socio receduto, decaduto o escluso accrescerà proporzionalmente quello degli altri consorziati in ragione delle rispettive quote di iscrizione.
I consorziati receduti, esclusi ed i nuovi titolari di proprietà trasferite per causa di morte o per atto fra i vivi che non siano ammessi al consorzio sono responsabili verso lo stesso e verso terzi nei modi indicati nell'art.2615 Codice Civile per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data. [ torna ]

Art.19 - (Sanzioni)
In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del consorzio, il presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.
Per le più gravi infrazioni è prevista espressamente l'espulsione dal Consorzio secondo quanto previsto dall'art.12 dello statuto, ma questa non potrà essere attuata se non dopo diffida del Consiglio e delibera a maggioranza dei due terzi dei consorziati. [ torna ]

Art.20 - (Composizione del collegio arbitrale)
Il collegio arbitrale previsto all'art.15 dello statuto è costituito da tre componenti, dei quali due saranno designati rispettivamente dalle parti interessate ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio.
Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma, salvo il diritto al contradditorio.
Il lodo sarà inappellabile. [ torna ]


TITOLO IV Del funzionamento degli organi consortili

Art.21 - (Funzionamento dell'assemblea generale dei consorziati)
L'assemblea è convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno ¼ dei componenti l'assemblea.
L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito per lettera raccomandata a ciascun socio almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito anche 3 giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione ed anche quella dell'eventuale seconda convocazione.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione quando sia presente almeno ¼ dei soci.
L'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Fanno eccezione le seguenti deliberazioni, che devono essere deliberate validamente con i 2/3 dei soci:
· scioglimento del consorzio, nomina dei liquidatori, loro poteri;
· proroga della durata del consorzio;
· modifiche allo statuto;
· eventuali modifiche alle quote consortili di iscrizione ed eventuale istituzione di ulteriori quote;
· decadenza o l'esclusione del Consiglio di Amministrazione.
Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico. [ torna ]

Art.22 - (Funzionamento del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta almeno 2 dei suoi componenti.
La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno 7 giorni prima della data di riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.
Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Per le deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico. [ torna ]

Art.23 - (Funzionamento dell' organo di revisione dei conti)
Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo statuto, l'organo di revisione dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha,in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è allegata al rendiconto. [ torna ]

Art.24 - (Indennità, compensi e rimborsi agli amministratori)
Al presidente del consiglio di amministrazione compete un'indennità di carica.
Ai componenti il consiglio di amministrazione compete la corresponsione del gettone di presenza per ogni seduta regolarmente convocata.
Per le missioni compiute in connessione con le funzioni di carica, ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate. I predetti compensi sono a carico del bilancio del consorzio.
Le indennità, i rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione saranno determinati con apposita deliberazione da parte dell'assemblea. [ torna ]


TITOLO V Della gestione finanziaria del consorzio

Art.25 - (Finanziamenti del consorzio)
Le spese per la gestione del consorzio sono totalmente sopportate dai consorziati, salvo specifici contributi da parte della Comunità Europea, dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.
Il contributo ordinario per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e gestione del consorzio dovrà essere corrisposto da ogni consorziato entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. [ torna ]

Art.26 - (Progetti, bilanci e gestione finanziaria)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Insieme al bilancio annuale, il consorzio adotta altresì un bilancio triennale le cui previsioni devono avere come termini di riferimento gli indirizzi generali adottati dall'assemblea e le prescrizioni dei piani di assestamento delle proprietà boschive. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendo l'iniziale estensione.
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Art.27 - (Entrate del consorzio)
Le entrate iscritte nel bilancio del consorzio sono costituite da:
· entrate effettive, ordinarie e straordinarie;
· movimento di capitali;
· contabilità speciali e partite di giro;
Sono entrate ordinarie:
· i redditi ed i proventi patrimoniali;
· le entrate derivanti dalla vendita di prodotti forestali;
· le entrate derivanti da attività secondarie;
· le entrate derivanti dalla prestazione di servizi a terzi;
· i rimborsi per prestazioni richieste dai consorziati;
· i contributi ordinari dei consorziati;
· i trasferimenti ordinari dei consorziati;
· i trasferimenti ordinari da enti pubblici;
· i proventi diversi.

Sono entrate straordinarie:
· i proventi derivanti da alienazione dei beni;
· i contributi straordinari dei consorziati;
· i trasferimenti straordinari da enti pubblici.

Costituiscono movimenti di capitale:
· l'alienazione di immobili e diritti reali;
· la riscossione di capitali.
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Art.28 - (Spese del consorzio)
Le spese iscritte in bilancio sono costituite da:
· spese effettive, ordinarie e straordinarie;
· movimento di capitali.

Sono spese effettive ordinarie:
· gli oneri patrimoniali;
· le spese per il funzionamento degli organismi amministrativi;
· le spese per il personale dipendente;
· le spese per l'acquisto di beni e servizi di uso corrente;
· le spese generali;
· le spese specifiche per attività secondarie.

Sono spese effettive straordinarie:
· gli oneri patrimoniali;
· le spese generali;
· le spese di manutenzione straordinaria.

Sono movimento di capitali:
· le spese in conto capitale per la realizzazione di immobilizzazioni;
· le spese per acquisti diversi;
· le spese per l'estinzione di mutui e prestiti.
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Art.29 - (Procedure per la stipulazione dei contratti)
Le modalità per la stipulazione dei contratti sono curate dal direttore tecnico con l'applicazione della normativa regolante l'attività contrattuale degli enti locali.
I contratti saranno comunque sottoposti all'approvazione del consigli di amministrazione.
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