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Art 1 - (Campo di
applicazione del regolamento)
Il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio è retto,
oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo statuto,
dal presente regolamento e vincola tutti i consorziati e forma parte
integrante del contratto del consorzio.
TITOLO I - Delle attività del consorzio
Art.2 - (Operazioni)
Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari,
mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione
dello scopo sociale, compresa la stipulazione con qualsiasi persona
fisica o giuridica, società od ente, di aperture di credito,
anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere
ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.
Il consorzio potrà concedere avalli, fideiussioni, ipoteche
ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati,
nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare
qualsiasi operazione ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria
ed utile per il conseguimento degli scopi sociali. Nessuna operazione
che comporti responsabilità verso terzi potrà essere
iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati
alla operazione non abbiano dato idonee garanzie (provvedendo al
finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio
ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro
modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento) circa l'adempimento
da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso
il consorzio.
Art.3 - (Attività)
Il consorzio ha per oggetto il coordinamento di tutte le attività
mutualistiche tendenti al consolidamento ed allo sviluppo di più
adeguate forme di gestione delle proprietà agro-silvo pastorali
e delle risorse ambientali. Pertanto può esercitare tutte
le attività connesse al raggiungimento di tali obiettivi.
Art.4 - (Svolgimento
dei compiti)
Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il consorzio:
· provvede con beni e attrezzature proprie o dei consorziati,
previa apposita convenzione;
· utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati,
di imprese messi a disposizione mediante apposite convenzioni;
· può assumere personale con contratto d'opera ed
instaurare rapporti di lavoro subordinato;
· amministra i contributi versati dai consorziati nonché
gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati,
da imprese. [ torna ]
TITOLO II - Della gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali
Art 5 - (Criteri generali
di gestione)
Il consorzio gestisce ed amministra i beni agro-silvo-pastorali
dei singoli consorziati in modo autonomo mediante accordi da definirsi
di volta in volta con i consorziati medesimi.
Tutti gli interventi rientreranno comunque nei programmi e nei piani
di cui ai seguenti artt.6,7 e 8.
Art.6 - (Programmazione
degli interventi)
Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al precedente
art.5, il consiglio di amministrazione predispone il programma annuale
di intervento. [ torna ]
Art.7 - (Piano di
assestamento forestale)
Per tutte le proprietà forestali consorziate deve essere
predisposto un piano di assestamento. [ torna
]
Art 8 - (Piano annuale
delle utilizzazioni)
Il piano esecutivo annuale delle utilizzazioni deve essere redatto
dal direttore tecnico all'inizio di ogni anno, sulla base delle
prescrizioni contenute nei piani di assestamento di cui al precedente
art.7, in accordo con la proprietà boschiva.
Esso, tenuta presente la esigenza di garantire un ampio periodo
di lavoro alle maestranze ed un economico impiego dei mezzi tecnici
consorziati, deve indicare analiticamente , nello loro quantità
e cronologia di esecuzione, i lavori da svolgere nel corso dell'anno
ed il relativo fabbisogno di personale ed attrezzature.
Nel programma verrà altresì indicato l'onere di spesa
per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione delle attrezzature.
[ torna ]
Art. 9 - (Esecuzione
dei lavori di utilizzazione)
Ai lavori di taglio, allestimento e trasporto del legname prodotto
nelle aree forestali del consorzio provvede il consorzio.
I lavori di cui al comma precedente sono eseguiti in economia, in
convenzione con consorziati od altri enti, oppure a mezzo appalto.
[ torna ]
Art.10 - (Opere forestali)
Per il conseguimento delle finalità statutarie, il consorzio
può eseguire tutti i seguenti interventi:
· rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati, coniferamenti
di cedui ed in genere lavori di ricostruzione dei boschi danneggiati
da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di
latra natura o comunque degradati, o distrutti da incendio;
· miglioramento dei boschi estinti, ivi compresa la trasformazione
di cedui in alto fusto od in ceduo composto;
· sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno
a scopi prevalentemente produttivi;
· cure culturali negli stadi iniziali di sviluppo del soprassuolo
(sfollamenti e diradamenti) e operazioni di varia natura intese
alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresi
la conversione e la trasformazione di cedui in alto fusto;
· rinsaldamento dei terreni franosi,
· conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni
boscati dei consorziati;
· sistemazione idraulico-forestale delle pendici;
· realizzazione di opere ed interventi per la prevenzione
e la difesa dei boschi dagli incendi;
· miglioramento e potenziamento della viabilità forestale
e delle opere di bonifica montana;
· realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana
a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti
categorie di intervento;
· conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
· realizzazione di ogni altra opera ritenuta utile per la
valorizzazione dei terreni conferiti in gestione al consorzio, nonché
manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo. [
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Art.11 - (Infrastrutture
forestali)
Sono considerate infrastrutture forestali, oltre alle strade forestali,
le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname,
i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati
con le strade forestali nonché i rifugi e i fabbricati, anche
destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le
rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali. [
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Art.12 - (Strade
forestali)
Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo
stabilizzato,all'interno delle aree forestali, destinate al servizio
del patrimonio agro-silvo-forestale, nonché i collegamenti
di queste con la rete viaria pubblica. Sono escluse le strade soggette
a pubblico transito classificate ai sensi delle leggi e delle normative
vigenti. Sulle strade forestali e sulle piste di esbosco è
vietata ai sensi dell'art.26 LR8/76 come sostituito dall'art.20
LR80/89 la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione
di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni
silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati nello svolgimento
di pubblici servizi e/o funzioni rispondenti alle finalità
statutarie (art.4 Statuto) oppure muniti di autorizzazione rilasciata
per particolari e motivate necessità dal presidente del consorzio.
Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante
apposizione a cura del consorzio di apposito segnale; potrà
essere integrato da idonea barriera. [ torna
]
Art.13 - (Esecuzione
degli interventi)
I lavori di cui agli articoli precedenti sono eseguiti con le modalità
di cui all'art.9 . [ torna ]
Art.14 - (Servizio
di custodia forestale)
L'eventuale servizio di custodia forestale è rivolto alla
salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni agro-silvo-pastorali
di proprietà dei consorziati nonché alla tutela dell'ambiente
naturale su tutta la superficie territoriale amministrata dal consorzio.
[ torna ]
Art.15 - (Finanziamento
del servizio di custodia forestale)
I proprietari, individuali e collettivi, sono tenuti a contribuire
al servizio di custodia di cui all'articolo precedente su tutti
i beni agro-sivo-pastorali di loro proprietà conferiti al
consorzio.
Altri proprietari di beni agro-silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione
territoriale di sorveglianza del consorzio possono chiedere al consorzio
stesso di usufruire del servizio secondo apposita convenzione tecnico-finanziaria.
[ torna ]
TITOLO III - Dei soci
Art.16 - (Modalità
ammissione soci)
Il soggetto che intende far parte del consorzio dovrà inoltrare
domanda al consiglio di amministrazione secondo le modalità
stabilite dal regolamento vigente.
La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione
dell'impresa, dell'ente, della persona o della associazione, la
sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.
Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a
firma autografa del legale rappresentante attestante la proprietà
secondo quanto stabilito dall'art.10 dello Statuto, la conoscenza
delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento
in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenute.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- in caso di proprietà pubblica:
· delibera del consiglio comunale o dell'ente;
· certificato catastale delle particelle fondiarie costituenti
la proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal consorzio;
- in caso di proprietà privata individuale:
· certificato catastale delle proprietà assegnate
alla gestione del consorzio;
- in caso di proprietà privata associata:
· estratto autentico dello statuto sociale in vigore,
· delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione
al consorzio;
· certificato catastale delle proprietà assegnate
alla gestione del consorzio;
In ogni caso il consorzio potrà richiedere ulteriore documentazione.
Il consiglio di amministrazione,previo esame della regolarità
della istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere espresso
in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione
all'assemblea, alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.
La decisione assembleare di ammissione al consorzio di un nuovo
socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni
dalla decisione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Essa dovrà riportare la data di decorrenza al titolo di socio
e gli adempimenti dovuti.
Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento,
ma senza obbligo di motivazione.
La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta
ad impugnativa.
I soci che entrano a far parte del consorzio sono tenuti a regolarizzare
la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.
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Art.17 - (Obblighi
dei consorziati)
La quota di ammissione al Consorzio, diversificata secondo le proprietà
agro-silvo-pastorali pubbliche, le proprietà agro-silvo-pastorali
private e le proprietà agro-silvo pastorali di imprese o
associazioni, verrà deliberata dall'Assemblea generale dei
consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Egualmente, la quota di iscrizione consortile annua verrà
deliberata dall'Assemblea generale dei consorziati su proposta del
Consiglio di Amministrazione.
Per operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al consorzio
da parte di una o più proprietà consorziate, il consiglio
di amministrazione potrà richiedere a queste uno specifico
ed adeguato apporto al fondo consortile.
Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei
singoli soci, rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo
consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati,
il debito per l'insolvenza si ripartisce tra tutti in proporzione
alle quote.
L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare
ad un gruppo di soci mandanti del consorzio in specifiche operazioni,
dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima
del conferimento del mandato.
I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie
per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il
consorzio. [ torna ]
Art.18 - (Recesso
o esclusione)
In caso di recesso volontario, il socio deve far pervenire comunicazione
scritta al consiglio di amministrazione entro l'anno antecedente
a quello di scadenza del quinquennio, secondo quanto previsto all'art.10
-ultimo comma- dello statuto. Al recesso consegue la rifusione al
consorzio da parte del socio di tutte le spese conseguenti ad impegni
già assunti, salvo eventuale risarcimento del danno.
L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione
a maggioranza dei suoi componenti. E' fatto salvo, in ogni caso,
l'eventuale risarcimento del danno.
Nei casi di recesso od esclusione il contributo di partecipazione
al fondo consortile del socio receduto, decaduto o escluso accrescerà
proporzionalmente quello degli altri consorziati in ragione delle
rispettive quote di iscrizione.
I consorziati receduti, esclusi ed i nuovi titolari di proprietà
trasferite per causa di morte o per atto fra i vivi che non siano
ammessi al consorzio sono responsabili verso lo stesso e verso terzi
nei modi indicati nell'art.2615 Codice Civile per tutte le obbligazioni
assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di
farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate
sino alla stessa data. [ torna ]
Art.19 - (Sanzioni)
In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento
interno o delle delibere degli organi del consorzio, il presidente
invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali
giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione
per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.
Per le più gravi infrazioni è prevista espressamente
l'espulsione dal Consorzio secondo quanto previsto dall'art.12 dello
statuto, ma questa non potrà essere attuata se non dopo diffida
del Consiglio e delibera a maggioranza dei due terzi dei consorziati.
[ torna ]
Art.20 - (Composizione
del collegio arbitrale)
Il collegio arbitrale previsto all'art.15 dello statuto è
costituito da tre componenti, dei quali due saranno designati rispettivamente
dalle parti interessate ed il terzo, quale presidente del collegio
arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo
o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio.
Il collegio giudicherà secondo equità e con piena
libertà di forma, salvo il diritto al contradditorio.
Il lodo sarà inappellabile. [ torna
]
TITOLO IV Del funzionamento degli organi consortili
Art.21 - (Funzionamento
dell'assemblea generale dei consorziati)
L'assemblea è convocata ogni anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce ogni qualvolta il consiglio di amministrazione
lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata
da almeno ¼ dei componenti l'assemblea.
L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione
mediante avviso di convocazione spedito per lettera raccomandata
a ciascun socio almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di
urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito anche
3 giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti
all'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione ed
anche quella dell'eventuale seconda convocazione.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti
almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione quando sia presente
almeno ¼ dei soci.
L'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza
dei soci presenti o rappresentati.
Fanno eccezione le seguenti deliberazioni, che devono essere deliberate
validamente con i 2/3 dei soci:
· scioglimento del consorzio, nomina dei liquidatori, loro
poteri;
· proroga della durata del consorzio;
· modifiche allo statuto;
· eventuali modifiche alle quote consortili di iscrizione
ed eventuale istituzione di ulteriori quote;
· decadenza o l'esclusione del Consiglio di Amministrazione.
Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore
tecnico. [ torna ]
Art.22 - (Funzionamento
del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno
il presidente o ne facciano richiesta almeno 2 dei suoi componenti.
La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata
da spedirsi almeno 7 giorni prima della data di riunione, salvo
casi di urgenza.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti del consiglio.
Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un
voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente
o di chi ne fa le veci.
Per le deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori è
richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono
svolte dal direttore tecnico. [ torna ]
Art.23 - (Funzionamento
dell' organo di revisione dei conti)
Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo statuto, l'organo
di revisione dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune
in ordine all'andamento della gestione ed ha,in particolare, l'obbligo
di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione.
Copia della relazione è allegata al rendiconto. [
torna ]
Art.24 - (Indennità,
compensi e rimborsi agli amministratori)
Al presidente del consiglio di amministrazione compete un'indennità
di carica.
Ai componenti il consiglio di amministrazione compete la corresponsione
del gettone di presenza per ogni seduta regolarmente convocata.
Per le missioni compiute in connessione con le funzioni di carica,
ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate.
I predetti compensi sono a carico del bilancio del consorzio.
Le indennità, i rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti
al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione
saranno determinati con apposita deliberazione da parte dell'assemblea.
[ torna ]
TITOLO V Della gestione finanziaria del consorzio
Art.25 - (Finanziamenti
del consorzio)
Le spese per la gestione del consorzio sono totalmente sopportate
dai consorziati, salvo specifici contributi da parte della Comunità
Europea, dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.
Il contributo ordinario per coprire le spese di organizzazione,
di amministrazione e gestione del consorzio dovrà essere
corrisposto da ogni consorziato entro il mese di gennaio dell'anno
di riferimento. [ torna ]
Art.26 - (Progetti,
bilanci e gestione finanziaria)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Insieme al bilancio annuale, il consorzio adotta altresì
un bilancio triennale le cui previsioni devono avere come termini
di riferimento gli indirizzi generali adottati dall'assemblea e
le prescrizioni dei piani di assestamento delle proprietà
boschive. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento
di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno
ricostituendo l'iniziale estensione.
[ torna ]
Art.27 - (Entrate
del consorzio)
Le entrate iscritte nel bilancio del consorzio sono costituite da:
· entrate effettive, ordinarie e straordinarie;
· movimento di capitali;
· contabilità speciali e partite di giro;
Sono entrate ordinarie:
· i redditi ed i proventi patrimoniali;
· le entrate derivanti dalla vendita di prodotti forestali;
· le entrate derivanti da attività secondarie;
· le entrate derivanti dalla prestazione di servizi a terzi;
· i rimborsi per prestazioni richieste dai consorziati;
· i contributi ordinari dei consorziati;
· i trasferimenti ordinari dei consorziati;
· i trasferimenti ordinari da enti pubblici;
· i proventi diversi.
Sono entrate straordinarie:
· i proventi derivanti da alienazione dei beni;
· i contributi straordinari dei consorziati;
· i trasferimenti straordinari da enti pubblici.
Costituiscono movimenti di capitale:
· l'alienazione di immobili e diritti reali;
· la riscossione di capitali.
[ torna ]
Art.28 - (Spese del
consorzio)
Le spese iscritte in bilancio sono costituite da:
· spese effettive, ordinarie e straordinarie;
· movimento di capitali.
Sono spese effettive ordinarie:
· gli oneri patrimoniali;
· le spese per il funzionamento degli organismi amministrativi;
· le spese per il personale dipendente;
· le spese per l'acquisto di beni e servizi di uso corrente;
· le spese generali;
· le spese specifiche per attività secondarie.
Sono spese effettive straordinarie:
· gli oneri patrimoniali;
· le spese generali;
· le spese di manutenzione straordinaria.
Sono movimento di capitali:
· le spese in conto capitale per la realizzazione di immobilizzazioni;
· le spese per acquisti diversi;
· le spese per l'estinzione di mutui e prestiti.
[ torna ]
Art.29 - (Procedure
per la stipulazione dei contratti)
Le modalità per la stipulazione dei contratti sono curate
dal direttore tecnico con l'applicazione della normativa regolante
l'attività contrattuale degli enti locali.
I contratti saranno comunque sottoposti all'approvazione del consigli
di amministrazione.
[ torna ]
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