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TITOLO I -
Delle attività del consorzio
Art 1 - (Costituzione)
E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche
e/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od
ente avente attività connesse o affini con la gestione
delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine
di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni
di cui agli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile.
Il consorzio è persona giuridica privata.
Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola
o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt.
139 e 155 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni,
di cui all'art. 10 della L.R. 5 aprile 1976 n. 8 (come sostituito
dall' art. 9 della L.R. 27 dicembre 1989 n. 80) e di cui all'art.15
della L.R.29 giugno 1998 n°10.
Ad esso si applicano le norme di cui al R.D. 30 dicembre 1923
n.3267 e successive modificazioni, alla legge 27 dicembre
1977 n.984, alla legge 25 luglio 1952 n.991 e successive modificazioni,
alla legge 31 gennaio 1994 n°97, alle Leggi Regionali
relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili
e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.
Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese
di Sondrio.
Art. 2 - (Denominazione)
Il consorzio è denominato Consorzio Forestale di Prata
Camportaccio. [ torna ]
Art. 3 - (Sede)
Il consorzio ha sede in via Mulino n° 8, Prata Camportaccio
(So).
Presso la sede è pure istituito l'ufficio di cui all'art.2612
del Codice Civile.
La sede legale del Consorzio può essere trasferita
con delibera dell'assemblea generale dei consorziati. [
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Art. 4 - (Oggetto)
Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione
comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione
agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali
rientranti nella competenza delle rispettive proprietà
e/o imprese.
L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività
di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati,
sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni
comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione
delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato
alla competenza del consorzio stesso quali:
a la conservazione, difesa e
valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
b la coltivazione, raccolta e
commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;
c lo sviluppo dell'alpicoltura,
la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti,
il miglioramento e la valorizzazione dei
pascoli;
d la coltivazione, la lavorazione
e la commercializzazione delle piante officinali;
e la tutela dell'ambiente naturale,
in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico
dei terreni anche mediante l'esecuzione
di opere e di lavori di sistemazione idraulico forestali;
f la gestione del territorio ai
fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per
l'esercizio della pesca sportiva;
g la formazione professionale
di addetti forestali;
h la ricerca, la sperimentazione,
la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione,
dell'agricoltura, del turismo e delle risorse
energetiche;
i la gestione di iniziative,
strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo
libero.
Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali
di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse
delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna
proprietà.
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Art. 5 - (Attività)
Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e
svolgere soltanto le attività che siano connesse al
raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.
A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni
in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di
essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre
per conto e nell'interesse dei consorziati.
Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni
verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente
quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno
svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta
in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce
l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità
verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art.
2615 del Codice Civile.
In relazione alle finalità statutarie, il consorzio
pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività
consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili
con la sua natura.
Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio
si avvale di una organizzazione appositamente predisposta,
ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che
ha sede presso quella del consorzio.
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Art. 6 - (Durata)
Il consorzio ha durata di anni 20 (venti) fino al 28/5/2021
e può essere prorogata con delibera dell'assemblea
generale dei consorziati.
Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario
alla realizzazione degli scopi consortili; in ogni caso e
comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno
e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei
lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione
e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra
gli stessi consorziati.
Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza
del termine nei modi indicati dall'art. 8. [
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Art. 7 - (Regolamento
interno)
Per la esecuzione e l'attuazione del contratto consortile
sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà
essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con
la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea. [
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Art. 8 - (Scioglimento
e liquidazione)
Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611
del Codice Civile.
In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme
per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione
dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni
di partecipazione di ciascun consorziato. [
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Art. 9 - (Rinvio
al Codice Civile)
Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono
le disposizioni del Codice Civile. [ torna
]
TITOLO II - Dei soci
Art. 10 - (Soci)
Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone
private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni
agro-silvo-pastorali ed immobili compresi nei fogli 21/22/24/25/30/31/32/39
e comunque patrimoni agro-silvo pastorali ed immobili inclusi
nei territori del Comune di Prata Camportaccio o di altro
Comune appartenente all'ambito della Comunità Montana
della Valchiavenna. L'adesione al consorzio ha durata ventennale,
rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da
darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza
del quinquennio. [ torna ]
Art. 11 - (Ammissione
di nuovi soci)
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea,
su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto
favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale
dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa
o dell'ente interessato. [ torna ]
Art. 12 - (Recesso,
decadenza, esclusione)
Il socio cessa di appartenere al consorzio per:
a recesso volontario;
b decadenza;
c esclusione.
Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque
anni di iscrizione.
La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa
in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali,
anche stragiudiziali, amministrazione controllata.
L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi
sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato
rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea
e del consiglio di amministrazione ovvero morosità
nel versamento di quanto dovuto al consorzio. [
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Art. 13 - (Obblighi
e responsabilità dei soci)
I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza
del presente statuto,
del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli
organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui
al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi
del consorzio.
In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota
consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero
stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di
gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente
statuto.
E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività
in concorrenza con il consorzio; in
particolare, per i lavori in corso di trattativa, è
fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti
con la controparte del consorzio. [ torna
]
Art. 14 - (Sanzioni
per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)
Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento
interno che non comportano esclusione, possono essere previste
specifiche sanzioni di natura pecuniaria. [
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Art. 15 - (Clausola
compromissoria)
Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione
o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed
il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita
ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.
I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata
esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione
da essi medesimi assunta, fatto salvo il disposto dell'art.
2603 ultimo comma del Codice Civile. [ torna
]
TITOLO III - Degli organi consortili
Art. 16. -
(Organi del consorzio)
Gli organi del consorzio sono:
1 l'assemblea generale dei consorziati;
2 il consiglio di amministrazione;
3 il presidente;
4 l' organo di revisione. [ torna ]
Art. 17 - (Assemblea
generale dei consorziati)
L'assemblea provvede a:
a stabilire gli indirizzi generali
riguardanti l'attività del consorzio;
b approvare i regolamenti interni
di applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del
consiglio di amministrazione;
c eleggere i componenti del consiglio
di amministrazione;
d eleggere il componente dell'organo
di revisione e il supplente;
e approvare il bilancio di previsione,
su proposta del consiglio di amministrazione;
f determinare i compensi al presidente,
ai componenti del consiglio di amministrazione ed al revisore
dei conti;
g deliberare sulle relazioni annuali
del consiglio di amministrazione;
h approvare il bilancio consuntivo
annuale;
i approvare i criteri di riparto
e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese,
su proposta del consiglio di amministrazione;
j deliberare l'ammissione di nuovi
soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
k approvare, su proposta del consiglio
di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
l deliberare la sede del consorzio;
m deliberare su qualsiasi argomento
che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché
su ogni altra materia devoluta
alla competenza dell'assemblea, dalla legge o dallo statuto.
L'assemblea è convocata ogni anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce ogni qualvolta il consiglio di amministrazione
lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta
motivata da almeno ¼ dei componenti l'assemblea.
L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio
di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito
per lettera raccomandata a ciascun socio almeno 10 giorni
prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione
può essere spedito anche 3 giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti
posti all'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione
ed anche quella dell'eventuale seconda convocazione.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono
presenti almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione quando
sia presente almeno ¼ dei soci.
L'assemblea delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Fanno eccezione le seguenti deliberazioni, che devono essere
deliberate validamente con i 2/3 dei soci :
a scioglimento del consorzio,
nomina dei liquidatori e i loro poteri;
b proroga della durata del consorzio;
c modifiche allo statuto;
d eventuali modifiche delle quote
consortili di iscrizione ed eventuale istituzione di ulteriori
quote;
e decadenza o l'esclusione del
consiglio di amministrazione.
Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal
direttore tecnico. [ torna ]
Art. 18 - (Consiglio
di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione è composto da tre a
nove membri determinato sulla base delle dimensioni dell'assemblea,
designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti
tra i consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente
conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività
alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà,
dimensione e specializzazione.
Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. I componenti
sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro
nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio
di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per
il periodo residuo di durata in carica dell'organo.
Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad
un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione
sono svolte dal direttore tecnico.
Il consiglio di amministrazione si riunisce quando lo ritenga
opportuno il presidente o ne facciano richiesta almeno 2 dei
suoi componenti.
La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata
da spedirsi almeno 7 giorni prima della data di riunione,
salvo casi di urgenza.
Per la validità delle sedute è necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.
Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto
ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto
del presidente o di chi ne fa le veci.
Per le deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori
è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
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Art. 19 - (Compiti
del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare
il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto
sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei
consorziati.
In particolare al consiglio di amministrazione spetta:
1 eleggere nel proprio ambito
il presidente ed il vice presidente;
2 predisporre i bilanci di previsione
annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed
il bilancio consuntivo annuale da sottoporre
all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto,
alla ratifica da parte delle amministrazioni
proprietarie;
3 deliberare l'affidamento al
servizio di tesoreria;
4 deliberare la stipulazione di
contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi
e la prestazione di opere intellettuali
(prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo
apposito concorso) del personale tecnico,
amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
5 deliberare la proposta di eventuali
regolamenti interni per un più efficace svolgimento
dei compiti del consorzio;
6 deliberare le convenzioni necessarie
al raggiungimento delle finalità statutarie;
7 assumere gli atti e deliberare
i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
8 approvare i progetti redatti
dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività
di tutela, utilizzazione e valorizzazione
dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro
eventuale aggiornamento;
9 deliberare il pagamento delle
spese previste dal bilancio del consorzio;
10 adottare il piano di assestamento
dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte
della proprietà boschiva;
11 deliberare il regolamento del
personale;
12 nominare il direttore tecnico
del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
13 predisporre la proposta della
pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
14 deliberare la proposta dei
criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate
e delle spese;
15 deliberare l'applicazione delle
penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
16 disporre quanto altro occorra
per il buon funzionamento del consorzio.
Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente
ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.
[ torna ]
Art. 20 - (Il
presidente del consorzio)
La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano
al presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso
di sua assenza o di impedimento, al vice presidente.
Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione
e dà esecuzione alle loro delibere.
Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni,
contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono
rieleggibili. [ torna ]
Art. 21 - (L'organo
di revisione dei conti)
La gestione finanziaria del consorzio è soggetta al
riscontro del revisore dei conti.
L'organo di revisione si compone di 1 membro effettivo e 1
supplente, nominati e funzionanti a norma di legge, che durano
in carica per un triennio e sono rieleggibili.
I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia
e Giustizia.
Il compenso spettante al Revisore effettivo è stabilito
dall' assemblea generale all'atto della nomina e per tutta
la durata dell'incarico.
Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute
del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto
l'organo di revisione compie tutte le verifiche ritenute opportune
in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare,
l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone
al consiglio di amministrazione.
La relazione dell' organo di revisione dei conti costituisce
parte integrante del bilancio consuntivo annuale. [
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TITOLO IV - Del personale del consorzio
Art. 22 - (Il
personale del consorzio)
Il consorzio può avvalersi di personale proprio, assunto
a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative
e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a
uno o più fra i consorziati. Il consorzio può
d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari,
anche di prestazioni di lavoro non subordinato. [
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Art. 23 - (Il
direttore tecnico)
Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio
di amministrazione.
Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1 aver conseguito la laurea in
scienze forestali od agrarie;
2 aver conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione. [ torna
]
Al direttore tecnico spetta:
1 di sovrintendere a tutto l'andamento
del consorzio, curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
2 provvedere alla stesura dei
progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione
dei patrimoni e delle relative risorse ambientali
affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento,
e curarne l'esecuzione, previa approvazione
del consiglio di amministrazione;
3 provvedere, per quanto possibile,
alla redazione dei piani economici delle proprietà
forestali, pubbliche e private, individuali
o collettive, conferite alla gestione consortile;
4 dirigere il personale del consorzio
organizzandone l'attività;
5 provvedere all'esecuzione delle
direttive del consiglio di amministrazione in materia di promozione,
propaganda e di pubblicità per i beni e
i servizi offerti dal consorzio. [ torna
]
Art. 24 - (Norme
accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)
Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono
funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.
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TITOLO V - Della gestione finanziaria
del consorzio
Art. 25 - (Finanziamento
del consorzio)
Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa
secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.
Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro,
la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico
e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione
di utili sotto qualsiasi forma.
Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati,
rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio
successivo.
Ogni consorziato verserà annualmente un contributo
ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di
organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio,
il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale
dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione,
contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti
ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può
essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti
del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, previo
assenso degli stessi, di quote di spesa relative al funzionamento
della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature
nonché quote per la fornitura di servizi generali in
relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o
di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo
ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione
e di gestione del consorzio.
Per le attività compiute in nome e per conto proprio,
il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi
costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri
stabiliti dall'assemblea.
Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati,
o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà
specifica di uno o più consorziati, il consorzio:
a provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della
vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto
dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi,
al netto delle spese sostenute;
b provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere
ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo
tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.
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Art. 26 - (Fondo
consortile)
Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto
qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici
eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione e da
altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti
versamenti.
Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti
da:
a quote consortili di iscrizione
versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso
nel consorzio;
b eventuali successive quote corrisposte
dai soci in conto capitale;
c importo delle penalità
eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza
ai patti consortili.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea
potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei
consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire
le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati
non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la
durata del consorzio.
I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere
i loro diritti sul fondo consortile. [ torna
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Art. 27 - (Esercizio
finanziario)
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale il
Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio preventivo
ed il programma degli investimenti per l'esercizio successivo.
Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, il
Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione della
situazione patrimoniale del Consorzio, osservando le norme
relative al bilancio di esercizio delle società per
azioni, ed al suo deposito presso l'ufficio delle imprese,
ai sensi dell'art. 2615 bis Codice Civile.
Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio,
il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo
annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto
economico.
Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione
ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti
o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione dell'organo
di revisione dei conti, deve essere presentato all'assemblea
generale dei consorziati per la relativa approvazione.
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