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Elenco Articoli

Art. 1
 - (Campo di applicazione del regolamento)
Art. 2  - (Operazioni)
Art. 3  - (Attività)
Art. 4  - (Oggetto)
Art. 5  - (Attivita')
Art. 6  - (Durata)
Art. 7  - (Regolamneto interno)
Art. 8  - (Scioglimento e liquidazione)
Art. 9  - (Rinvio al Codice Civile)
Art.10 - (Soci)
Art.11 - (Ammisione di nuovi soci)
Art.12 - (Recesso, decadenza, esclusione)
Art.13 - (Obblighi e responsabilità dei soci)
Art.14 - (Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da               parte dei consorziati)
Art.15 - (Finanziamento del servizio di custodia
             forestale)
Art.16 - (Organi del consorzio)
Art.17 - (Assemblea generale dei consorziati)
Art.18 - (Consiglio di amministrazione)
Art.19 - (Compiti del consiglio di amministrazione)
Art.20 - (Il presidente del consorzio)
Art.21 - (L'organo di revisione dei conti)
Art.22 - (Il personale del consorzio)
Art.23 - (Il direttore tecnico)
Art.24 - (Norme accessorie per il direttore tecnico ed               il personale del consorzio)
Art.25 - (Finanziamenti del consorzio)
Art.26 - (Fondo consortile)
Art.27 - (Esercizio finanziario)




Statuto

TITOLO I - Delle attività del consorzio

Art 1 - (Costituzione)
E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile.
Il consorzio è persona giuridica privata.
Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, di cui all'art. 10 della L.R. 5 aprile 1976 n. 8 (come sostituito dall' art. 9 della L.R. 27 dicembre 1989 n. 80) e di cui all'art.15 della L.R.29 giugno 1998 n°10.
Ad esso si applicano le norme di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 e successive modificazioni, alla legge 27 dicembre 1977 n.984, alla legge 25 luglio 1952 n.991 e successive modificazioni, alla legge 31 gennaio 1994 n°97, alle Leggi Regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.
Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese di Sondrio.

Art. 2 - (Denominazione)
Il consorzio è denominato Consorzio Forestale di Prata Camportaccio. [ torna ]

Art. 3 - (Sede)
Il consorzio ha sede in via Mulino n° 8, Prata Camportaccio (So).
Presso la sede è pure istituito l'ufficio di cui all'art.2612 del Codice Civile.
La sede legale del Consorzio può essere trasferita con delibera dell'assemblea generale dei consorziati. [ torna ]

Art. 4 - (Oggetto)
Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.
L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:
a la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
b la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;
c lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti,
    il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
d la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
e la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni    anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico forestali;
f la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della    pesca sportiva;
g la formazione professionale di addetti forestali;
h la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione,    dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
i la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero.
Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.
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Art. 5 - (Attività)
Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.
A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.
Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del Codice Civile.
In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.
Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.
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Art. 6 - (Durata)
Il consorzio ha durata di anni 20 (venti) fino al 28/5/2021 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.
Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili; in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.
Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8. [ torna ]

Art. 7 - (Regolamento interno)
Per la esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea. [ torna ]

Art. 8 - (Scioglimento e liquidazione)
Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del Codice Civile.
In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato. [ torna ]

Art. 9 - (Rinvio al Codice Civile)
Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile. [ torna ]


TITOLO II - Dei soci

Art. 10 - (Soci)
Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali ed immobili compresi nei fogli 21/22/24/25/30/31/32/39 e comunque patrimoni agro-silvo pastorali ed immobili inclusi nei territori del Comune di Prata Camportaccio o di altro Comune appartenente all'ambito della Comunità Montana della Valchiavenna. L'adesione al consorzio ha durata ventennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio. [ torna ]

Art. 11 - (Ammissione di nuovi soci)
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato. [ torna ]

Art. 12 - (Recesso, decadenza, esclusione)
Il socio cessa di appartenere al consorzio per:
a recesso volontario;
b decadenza;
c esclusione.
Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.
La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.
L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio. [ torna ]

Art. 13 - (Obblighi e responsabilità dei soci)
I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto,
del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.
In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.
E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in
particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio. [ torna ]

Art. 14 - (Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)
Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria. [ torna ]

Art. 15 - (Clausola compromissoria)
Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.
I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta, fatto salvo il disposto dell'art. 2603 ultimo comma del Codice Civile. [ torna ]

TITOLO III - Degli organi consortili

Art. 16. - (Organi del consorzio)
Gli organi del consorzio sono:
1 l'assemblea generale dei consorziati;
2 il consiglio di amministrazione;
3 il presidente;
4 l' organo di revisione. [ torna ]

Art. 17 - (Assemblea generale dei consorziati)
L'assemblea provvede a:
a stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
b approvare i regolamenti interni di applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio    di amministrazione;
c eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
d eleggere il componente dell'organo di revisione e il supplente;
e approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
f determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed al revisore    dei conti;
g deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
h approvare il bilancio consuntivo annuale;
i approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del   consiglio di amministrazione;
j deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
k approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale    dipendente;
l deliberare la sede del consorzio;
m deliberare su qualsiasi argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché      su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea, dalla legge o dallo statuto.
L'assemblea è convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno ¼ dei componenti l'assemblea.
L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito per lettera raccomandata a ciascun socio almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito anche 3 giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione ed anche quella dell'eventuale seconda convocazione.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione quando sia presente almeno ¼ dei soci.
L'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Fanno eccezione le seguenti deliberazioni, che devono essere deliberate validamente con i 2/3 dei soci :
a scioglimento del consorzio, nomina dei liquidatori e i loro poteri;
b proroga della durata del consorzio;
c modifiche allo statuto;
d eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione ed eventuale istituzione di ulteriori quote;
e decadenza o l'esclusione del consiglio di amministrazione.
Le funzioni del segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico. [ torna ]

Art. 18 - (Consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove membri determinato sulla base delle dimensioni dell'assemblea, designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti tra i consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.
Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.
Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico.
Il consiglio di amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta almeno 2 dei suoi componenti.
La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno 7 giorni prima della data di riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.
Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Per le deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. [ torna ]

Art. 19 - (Compiti del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.
In particolare al consiglio di amministrazione spetta:
1 eleggere nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente;
2 predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio    consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla    ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
3 deliberare l'affidamento al servizio di tesoreria;
4 deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione    di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo apposito    concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
5 deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del    consorzio;
6 deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
7 assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
8 approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e    valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
9 deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
10 adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte     della proprietà boschiva;
11 deliberare il regolamento del personale;
12 nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
13 predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
14 deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
15 deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
16 disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.
Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri. [ torna ]

Art. 20 - (Il presidente del consorzio)
La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice presidente.
Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.
Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili. [ torna ]

Art. 21 - (L'organo di revisione dei conti)
La gestione finanziaria del consorzio è soggetta al riscontro del revisore dei conti.
L'organo di revisione si compone di 1 membro effettivo e 1 supplente, nominati e funzionanti a norma di legge, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il compenso spettante al Revisore effettivo è stabilito dall' assemblea generale all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.
Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto l'organo di revisione compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.
La relazione dell' organo di revisione dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale. [ torna ]

TITOLO IV - Del personale del consorzio

Art. 22 - (Il personale del consorzio)
Il consorzio può avvalersi di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato. [ torna ]

Art. 23 - (Il direttore tecnico)
Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione.
Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
2 aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. [ torna ]

Al direttore tecnico spetta:
1 di sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio, curando l'osservanza dello statuto e del    regolamento;
2 provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e    delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e     curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione;
3 provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali,    pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;
4 dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;
5 provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione in materia di promozione,   propaganda e di pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio. [ torna ]

Art. 24 - (Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)
Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso. [ torna ]


TITOLO V - Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 25 - (Finanziamento del consorzio)
Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.
Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.
Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.
Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, previo assenso degli stessi, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.
Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.
Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:
a provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
b provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati. [ torna ]

Art. 26 - (Fondo consortile)
Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:
a quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
b eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
c importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.
I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile. [ torna ]

Art. 27 - (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio preventivo ed il programma degli investimenti per l'esercizio successivo.
Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione della situazione patrimoniale del Consorzio, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, ed al suo deposito presso l'ufficio delle imprese, ai sensi dell'art. 2615 bis Codice Civile.
Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.
Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione dell'organo di revisione dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione.
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